Stato civile

Tenuta registri e rilascio certificazioni.

Municipium

Competenze

Il servizio di Stato Civile riguarda tutti gli eventi: nascita, morte, matrimonio e cittadinanza che si verificano sul territorio italiano, nonché gli eventi riguardanti cittadini italiani residenti o domiciliati all’estero. Per ogni atto contenuto in questi Registri gli uffici hanno anche la competenza di rilasciare regolare certificazione attestante lo “Stato Civile” di ogni individuo.

 

Municipium

Tipo di organizzazione

Municipium

Persone che compongono la struttura

Municipium

Sede principale

Palazzo di Città

Corso Giuseppe Garibaldi, 58, 71121 Foggia FG, Italia

Municipium

Ulteriori Informazioni

Ufficio Stato Civile

Informazioni  ricevimento pubblico 

Front-Office e Certificazioni 

  • Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 
  • martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00 

Ufficio Nascite c/o Ospedali Riuniti – Plesso Maternità P.T. 

  • Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

Ufficio Deceduti 

  • Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

Ogni incontro mirato all’espletamento  delle pratiche di manifestazione di  cremazione verrà 

Ufficio Cittadinanze/Adozioni/Scelta nomi/DAT/ 

  • Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 10:30 

Ogni incontro mirato all’espletamento delle pratiche verrà effettuato a seguito dì  prenotazione 

Ufficio Matrimoni/Unioni Civili – Separazioni/Divorzi – Scioglimenti 

  • Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 10:30 

Pubblicazione, a seguito di prenotazione 

  • Lunedì/martedì/mercoledì/  venerdì dalle ore 9:00 alle ore 10:30 

Separazioni e Divorzi 

  • Giovedì dalle 9:00 alle 10:30 

Celebrazioni matrimoni/unioni civili da officiare presso la sala matrimoni o in altre sedi indicate nel Disciplinare del Delib.G.C. n.44/2017 e Del. C.C. n.23/2017,  a seguito di prenotazione 

 

Unioni civili

Costituzione di un’Unione Civile, davanti al Sindaco o suo delegato, presso le sedi del Comune di Foggia (Legge n° 76 del 2016)

Chi può costituire un’Unione Civile

Due persone dello stesso sesso maggiorenni che non si trovano nelle condizioni ostative previste dalla legge:

non essere sposati o parti di altra Unione Civile;
non essere interdetti per infermità di mente (art.85 c.c.);
non devono sussistere tra le parti rapporti di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione (art. 87 c.c.);
nessuna delle parti deve aver conseguito una condanna definitiva per omicidio consumato o tentato sul coniuge o sulla parte dell’Unione civile dell’altra (art. 88 cc.)
Come si richiede la costituzione dell’Unione Civile

La richiesta viene fatta esclusivamente tramite apposita modulistica presente nel portale del Comune di Foggia Allegato A ed allegato B congiuntamente scegliendo giorno ed orario. Oltre al modulo, devono essere consegnate le copie dei documenti d’identità delle parti, dei due testimoni e dell’interprete qualora previsto.

L’ufficio di Stato Civile, dopo aver ricevuto il modulo procede alla verifica dei requisiti e comunica alle parti la conferma o il rigetto dell’appuntamento tramite mezzi concordati con le parti,( posta ordinaria, pec o email) .

Convocate le parti redige immediatamente il processo Verbale della richiesta che viene sottoscritto dall’Ufficiale di Stato Civile con le parti e si decide la data per rendere congiuntamente la dichiarazione di unione civile. Tempo che deve intercorrere tra il processo verbale e la dichiarazione congiunta > 15gg.  Le sedi  per i Matrimoni civili ed Unioni civili a Foggia sono state adottate con Delibera della G.C. n°44 del 06/04/2017 che individua luoghi ed orari per le celebrazioni e con Delibera di C.C. n°23 del 10/05/2017 sono state deliberate le tariffe relative alle celebrazioni dei Matrimoni ed Unioni Civili;

Cittadini stranieri

Il cittadino straniero che vuole costituire un’Unione Civile in Italia deve consegnare entro i tre giorni sopra indicati anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che in base alla normativa di quel paese non vi sono impedimenti all’Unione Civile. Le disposizioni transitorie della legge n° 76/2016 non danno specifiche indicazioni sul contenuto e sull’autorità competente all’emissione di tale dichiarazione. Ai sensi degli art. 21 e 22 del D.P.R. 396/2000, i documenti emessi all’estero devono essere tradotti e legalizzati.

In caso di infermità o impedimento, comprovato tramite certificato medico o altra idonea certificazione, la dichiarazione può essere resa anche fuori dalla casa comunale. Una procedura d’urgenza è garantita in caso di imminente pericolo di vita.

Dichiarazione congiunta per la costituzione davanti al Sindaco o suo delegato

Nel giorno e nell’ora fissata le parti devono presentarsi puntuali presso il Comune di Foggia Ufficio Unioni Civili.

Contestualmente alla sottoscrizione della dichiarazione di formare un’Unione Civile le parti possono:

1.Scegliere il regime patrimoniale così come previsto dal Codice Civile. Nel caso la coppia non esprima la volontà di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni, per legge opera il regime della comunione. Gli stranieri possono scegliere l’applicazione della legge di uno Stato estero per la regolamentazione del regime patrimoniale dei beni ( art.30 legge 218/2005).

2. Scegliere un cognome comune ( art.1 comma 10 legge 76/2016). La legge prevede che le parti possano scegliere un cognome comune scegliendolo tra i loro due cognomi oppure mantenere quello proprio. Se si sceglie per un cognome comune è possibile anteporre o posporre al cognome comune scelto il proprio cognome se diverso.

Normativa di riferimento

La legge n° 76 del 2016 ha dettato le prime disposizioni sul nuovo istituto delle Unioni Civili. In riferimento all’approvazione in via definitiva l’11 maggio 2016 del disegno di legge “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, convertito in legge (L. 20 maggio 2016 n. 76), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21maggio 2016, che introduce nel nostro ordinamento l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione,  entrata in vigore il 5 giugno 2016.

Modelli:

Richiesta di costituzione di Unione Civile Allegato A;
Costituzione dell’Unione Civile – indicazione dei testimoni. Allegato B.

 

Separazione e Divorzio

Il Vincolo del matrimonio si scioglie naturalmente con la morte di uno dei coniugi, ovvero a seguito di dichiarazione di morte presunta, oppure può essere sciolto tramite divorzio come stabilito dalla legge n° 898 del 1° dicembre 1970 e dalla Legge 162/2014. Al divorzio ci si arriva attraverso una fase transitoria: la separazione personale. Viene dichiarata da un giudice che emette il decreto di omologazione in caso di separazione consensuale, oppure da una sentenza in caso di separazione giudiziale o dinanzi all’Ufficiale si Stato civile nei casi previsti dalla legge 162/2014. L’Ufficiale dello Stato Civile annota sull’atto di matrimonio il decreto di omologazione o la sentenza di separazione giudiziale. Dopo 6 mesi  di separazione personale è possibile ottenere il divorzio ovvero secondo la normativa italiana, lo scioglimento del matrimonio se il matrimonio è stato celebrato civilmente e la cessazione degli effetti civili se il matrimonio è stato celebrato con rito concordatario (o religioso), anche in questo caso l’Ufficiale dello Stato Civile annota sull’atto di matrimonio prima il ricorso e poi la sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili emessa dal Tribunale , il divorzio nei casi previsti dalla Legge 162/2014 si può richiedere ed ottenere anche dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile. Le sentenze straniere che pronunciano la nullità del matrimonio vengono trascritte nei registri di stato civile ed annotate in margine all’atto di matrimonio.

Riconciliazione degli sposi

I coniugi separati  ai fini della riconciliazione devono presentarsi  davanti all’Ufficiale dello Stato Civile, sia del comune in cui è avvenuto il matrimonio, ovvero dove è avvenuta la trascrizione dell’atto di matrimonio. L’Ufficiale dello Stato Civile riceve la dichiarazione  e la iscrive nei registri di stato civile, annotandola successivamente a margine dell’atto di matrimonio. La riconciliazione fa cessare ex nunc tutti gli effetti della separazione, sia personali che patrimoniali, ripristinando così il regime patrimoniale esistente prima della separazione, ad eccezione degli acquisti effettuati durante tale periodo.

Separazione e divorzio di fronte all’ufficiale di stato civile in comune

Con la legge 162/2014, entrata  in vigore dall’11 dicembre 2014 viene concessa la possibilità per il cittadino di procedere:

– alla separazione consensuale

– allo scioglimento del vincolo coniugale (divorzio) mediante una dichiarazione resa di fronte ad un ufficiale dello stato civile.

Tuttavia NON e’ possibile ricorrere a questa procedura semplificata:

1. In presenza di figli minori anche di una sola parte

2. In presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap o incapaci

3. Se le parti vogliono stipulare accordi ti tipo patrimoniale.

Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio:

Tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi.

Procedimento ai sensi della Legge 162/2014

Le parti devono trasmettere all’ufficio di stato civile le dichiarazioni e le notizie necessarie per avviare il procedimento compilando il modello di dichiarazione da individuare tra quelli riportati sul sito (Mod. A – Mod. B – Mod. C) quello idoneo all’intento dei dichiaranti . Tale modello debitamente sottoscritto deve essere presentato all’Ufficio di protocollo del Comune di Foggia oppure inviato tramite posta certificata statocivile@cert.comune.foggia.it allegando un documento di riconoscimento valido di ciascuna delle parti.

Contestualmente una delle parti deve effettuare un bonifico bancario della somma di € 16,00 per diritti di segreteria giusta delibera Giunta Comunale nr. 22 del 20/02/2015

Dati per il bonifico:

Comune di Foggia IBAN IT10Q0200815706000010517119

Causale : Diritti di segreteria per procedimento di separazione dei Sigg. (inserire i due cognomi dei coniugi) . Il bonifico dovrà essere allegato alla domanda .
Documenti da presentare in caso di separazione personale,cessazione degli effetti civili di matrimonio o scioglimento del matrimonio davanti all’Ufficiale di stato Civile

· Documento di identità in corso di validità

· Dichiarazione sostitutiva di certificazione per separazione personale (Mod.A)

· Dichiarazione sostitutiva di certificazione per scioglimento/cessazione degli effetti civili del   matrimonio (Mod. B)

· Dichiarazione sostitutiva di certificazione per modifica condizioni di separazione o di divorzio (Mod. C)

· Sentenza di separazione giudiziale oppure omologata in caso di separazione consensuale

· Precedente provvedimento (nel caso di modifica delle precedenti condizioni

· Distinta di versamento di € 16,00 (Sedici/00 euro) tramite bonifico bancario

Controlli dell’ufficio ed inizio del procedimento

L’ufficio di stato civile verificherà le dichiarazioni rese e la possibilità di poter procedere. Se sussistono le condizioni stabilite per legge l’ufficio di stato civile stabilirà un appuntamento, in accordo con le parti.

A tale appuntamento le parti dichiareranno di fronte all’ufficiale di stato civile di volersi separare o divorziare.Nello stesso giorno l’ufficiale di stato civile inviterà le parti a presentarsi ad un nuovo appuntamento che dovrà essere fissato non prima di 30 giorni per confermare l’accordo;

Al secondo appuntamento l’ufficiale di stato civile recepirà la dichiarazione delle parti di confermare l’accordo. Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dell’accordo (primo appuntamento) Se le parti non si presentano al secondo appuntamento in cui vi è la conferma di quanto dichiarato, il primo atto di accordo non avrà alcun valore e se le parti hanno comunque intenzione di separarsi o divorziare occorre fissare un altro appuntamento dove riformulare l’accordo.

Nota bene: le parti potranno avvalersi dell’assistenza facoltativa di un avvocato, il quale non dovrà preventivamente redigere alcun provvedimento scritto da registrare nei registri di stato civile, in quanto le dichiarazioni recepite durante l’accordo dovranno essere formulate secondo atti pubblici da predisporre secondo quanto impartito dal Ministero dell’Interno.

 

Dichiarazione di Morte: La dichiarazione o avviso di morte deve essere resa entro 24 ore dal decesso all’Ufficiale di Stato Civile del Comune da uno dei congiunti, da persona convivente col defunto, da un delegato o in mancanza di essi da persona informata del decesso, debitamente munita della scheda ISTAT rilasciata dal medico che ha accertato il decesso. Se la morte avviene fuori dell’abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere resa da persone che ne siano informate. Qualora il decesso avvenga in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi per esso dovrà trasmettere avviso di morte all’Ufficiale di Stato Civile entro 24 ore.

La documentazione da presentare per effettuare la dichiarazione di morte è la seguente:

Certificato necroscopico compilato dal medico necroscopo;
Scheda Istat compilata dal medico curante;
Fotocopia documento riconoscimento e codice fiscale della persona deceduta;
Eventuale delega ad effettuare la dichiarazione di morte sottoscritta da un parente con fotocopia del documento di riconoscimento dello stesso.

Cremazione: La cremazione di una salma deve essere autorizzata dall´Ufficiale di Stato Civile dove è avvenuto il decesso. La domanda di autorizzazione alla cremazione, corredata dalla documentazione necessaria, dovrà essere presentata presso l’Ufficio di Stato Civile dagli interessati, dalle Agenzie di Onoranze funebri o dalla SOCREM. Tale autorizzazione viene concessa sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto (testamento in forma olografa o reso e depositato presso un notaio), oppure regolare iscrizione ad una associazione che abbia tra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri associati. In mancanza di tali condizioni, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in mancanza di questo, dal parente più prossimo: nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, a tutti verrà richiesta la dichiarazione di volontà in tal senso. Condizione essenziale è che il defunto non abbia espresso parere contrario alla cremazione. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o da pubblico ufficiale. Nel caso di coniuge separato (con sentenza di divorzio non ancora passata in giudicato) è al medesimo che viene riconosciuto il diritto di espressione di volontà.

Per la cremazione occorrono i seguenti documenti:

Atto di volontà nelle forme sopra indicate;
Certificato redatto dal medico curante o necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato e che la persona deceduta non era portatore di elettrostimolatore cardiaco;
In caso di morte improvvisa o sospetta necessita la presentazione del nulla-osta dell’Autorità Giudiziaria.

Norme di riferimento: Legge n. 130 del 30 Marzo 2001 – Disposizione in materia di cremazione e dispersione delle ceneri Legge Regionale n. 34 del 15 Dicembre 2008 – Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri DPR n. 285 del 10 Settembre 1990 – Regolamento di Polizia Mortuaria

 

Come procedere alla Pubblicazione di matrimonio

Il matrimonio produce molteplici e rilevanti effetti nel campo sia personale che patrimoniale. Esso instaura tra i coniugi tutte quelle relazioni che sono riassunte nello Status di persona coniugata ma la sua efficacia non è limitata al solo rapporto tra i coniugi medesimi. Il matrimonio tra i genitori, infatti, è presupposto indispensabile per il riconoscimento dello status di figlio legittimo. Esso crea, inoltre, relazioni personali giuridicamente rilevanti anche tra coniugi e terzi, ad esempio, influendo sulla costituzione del vincolo di affinità, con tutte le conseguenze che ne discendono. Per contrarre matrimonio civile, data ed  orario verranno concordati con l´Ufficiale dello Stato Civile a seconda delle disponibilità, al momento della sottoscrizione del processo verbale di pubblicazione e, in caso di matrimonio su delega, alla presentazione della Delega rilasciata dal Comune di residenza. Al matrimonio dovranno essere presenti 2 testimoni maggiorenni.. Il matrimonio deve essere preceduto dalle pubblicazioni.

Pubblicazioni

La pubblicazione è il procedimento con il quale l’Ufficiale di Stato Civile accerta la sussistenza degli impedimenti alla celebrazione del matrimonio e “pubblicizza” l’intenzione dei futuri coniugi, al fine di eventuali opposizioni, mediante l’affissione all’Albo Pretorio  nello spazio web del sito dell’Amministrazione. Le pubblicazioni devono essere richieste dai futuri sposi nel Comune di residenza non solo per i matrimoni civili, ma anche per quelli religiosi validi agli effetti civili. I richiedenti devono essere maggiorenni oppure avere compiuto 16 anni e presentare l’autorizzazione del Tribunale dei Minorenni.

Se entrambi gli sposi sono residenti a Foggia

Le pubblicazioni devono essere necessariamente richieste al Comune di Foggia

Matrimonio Civile

I due futuri sposi dovranno fornire i propri dati e fissare l’ appuntamento per la sottoscrizione del processo verbale di pubblicazione. Al momento della pubblicazione e comunque sino alla data del matrimonio i futuri sposi potranno decidere in merito al regime patrimoniale che intendono scegliere. La documentazione (per i cittadini italiani) sarà acquisita dallo stesso Ufficio il quale provvederà poi a pubblicare l’ atto per 8 giorni consecutivi. Il matrimonio potrà essere celebrato solo a partire dal 4° giorno sino al 180esimo dopo le pubblicazioni , mediante l’affissione all’Albo Pretorio  e la data del matrimonio potrà essere fissata solo al momento della sottoscrizione del verbale di pubblicazione.

Matrimonio Religioso

I futuri sposi al momento in cui richiedono l’ appuntamento per il verbale devono presentare ” LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONI DA FARSI ALLA CASA COMUNALE” rilasciata da un Parroco o Ministro di Culto di Foggia anche se il matrimonio religioso sarà celebrato con delega in una Parrocchia di un altro Comune. Per quanto riguarda la scelta del regime patrimoniale gli sposi dovranno rivolgersi al Ministro di Culto il quale provvederà a registrare l’ eventuale scelta sull’ atto di matrimonio che poi verrà consegnato in Comune per la successiva trascrizione. Trascorsi i termini di legge l’ Ufficiale dello Stato Civile rilascerà il certificato di eseguite pubblicazioni (o nulla osta o autorizzazione) da presentare al Ministro di Culto.

Se uno solo degli sposi è residente a Foggia

Se si desidera che la celebrazione del matrimonio avvenga nel Comune di Foggia occorre procedere nelle stesse modalità di richiesta di pubblicazione per gli sposi entrambi residenti nel Comune di Foggia. La pubblicazione verrà effettuata  anche nel Comune di residenza dello sposo/a non residente a Foggia.

Se si desidera che la celebrazione del matrimonio avvenga in un Comune diverso da quello di residenza degli sposi, occorre sottoscrivere le pubblicazioni in uno dei Comuni di residenza a scelta e richiedere la delega alla celebrazione del matrimonio presso il Comune in cui è stata effettuata la pubblicazione.

Se uno o entrambi gli sposi sono stranieri residenti

Il cittadino straniero residente che vuole contrarre matrimonio in Italia secondo rito civile o religioso deve sottoscrivere il verbale di pubblicazioni e il documento fondamentale per tale procedimento è il NULLA OSTA rilasciato dalle competenti Autorità del Paese d’ origine (Consolato o Ambasciata del proprio paese in Italia). Nel caso in cui lo straniero sia residente in Italia , la certificazione relativa a residenza e stato libero è acquisita d’ ufficio. Nel caso in cui il Nulla Osta non contenga i dati relativi alla nascita e/o alla paternità e maternità occorre presentare anche un estratto di nascita rilasciato dal proprio paese d’ origine, tradotto e legalizzato ove occorra. Nel caso in cui uno dei due sposi fosse cittadino straniero non residente la pubblicazione dovrà essere trasmessa e pubblicata anche nel Comune in cui risulta domiciliato. Se il cittadino straniero con conosce la lingua italiana dovrà essere assistito da un traduttore/interprete sia al momento della richiesta di pubblicazioni che alla celebrazione del matrimonio.

Il Nulla Osta

Il Nulla Osta (art 116 del C.C.) deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del paese di appartenenza e deve indicare i dati seguenti:

nome e cognome;
data e luogo di nascita;
paternità e maternità;
cittadinanza;
residenza attuale;
stato libero;
mancanza di impedimenti al matrimonio secondo la legge del paese di origine.
Il Nulla Osta non può essere sostituito da certificati di nascita o/e di stato libero rilasciati dall’ autorità estera, né da autocertificazioni. Il Nulla Osta deve essere legalizzato dalla Prefettura solo per i Paesi per cui è richiesto.

Se entrambi gli sposi sono residenti all’estero

Non occorre procedere alla pubblicazione, ma bisogna firmare c/o L’Ufficio Matrimoni un verbale in cui si dichiara di non essere lagati da vincoli di parentela affinità e/o adozione.

Normativa di riferimento D.P.R. 3.11.2000 N. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello Stato Civile, a norma dell’art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127”. codice civile artt. 84 e segg.

Matrimonio di cittadini stranieri in Italia: Gli stranieri possono contrarre matrimonio in Italia secondo il rito civile italiano o, con cerimonia religiosa valida agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello Stato. Se il cittadino straniero risiede in Italia, il matrimonio deve essere preceduto dalle pubblicazioni, da richiedere all’Ufficio di stato Civile del Comune di residenza.

Documenti da presentare:

  • Passaporto o documento d’identità personale;
  • Nulla-Osta legalizzato o Apostillato;
  • Atto di nascita rilasciato dal Paese d’origine, tradotto e legalizzato;
  • Certificato di residenza, cittadinanza e stato libero, in un Comune italiano, per lo straniero residente in Italia.
  • Se entrambi gli sposi sono cittadini stranieri, e non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete, sia quando presentano i documenti per le pubblicazioni, sia al momento della celebrazione del matrimonio.

Costi: l’atto della pubblicazione di matrimonio è assoggettato all’imposta di bollo in vigore.

Tempi di erogazione del servizio:

E’ indispensabile che gli interessati contattino l’Ufficio di Stato Civile con notevole anticipo rispetto alla data prevista per il matrimonio. Acquisiti tutti i dati dei nubendi, sarà fissato un appuntamento per l’eventuale richiesta di pubblicazione e per la celebrazione del matrimonio.

Il Nulla-Osta. Le condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale dello Stato d’appartenenza, perciò il Nulla-Osta, rilasciato dalla competente Autorità del Paese d’origine, è documento indispensabile per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia. Secondo specifici accordi e convenzioni internazionali per alcuni cittadini stranieri vigono condizioni diverse. Il Nulla-Osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza ed è necessario che indichi chiaramente nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero.

Può essere rilasciato:

Dall’Autorità Consolare in Italia. In questo caso la firma del Console può essere LEGALIZZATA sia dall’Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) che ha sede nella stessa città del Consolato, sia dalla Prefettura di Foggia; Oppure – Dall’Autorità competente del proprio Paese. In questo caso il documento deve essere legalizzato dal Consolato o dall’Ambasciata italiana all’estero.

Nota: il Nulla-Osta non può essere sostituito né da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall’Autorità straniera né da autocertificazione. Per evitare contrattempi è consigliabile verificare prima che le generalità riportate sul Nulla-Osta coincidano con quelle indicate sul passaporto. Il Nulla-osta deve essere legalizzato dalla Prefettura solo per i paesi per cui è richiesto.

Normativa: Codice civile art. 116;
Legge N. 1195 DEL 13.10.1965 – “Scambio di note tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America relativo ai matrimoni celebrati in Italia da cittadini degli Stati Uniti d’America”;
Legge n° 950 DEL 19.11.1984 “Convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale adottata a Monaco il 05.09.1980;
Legge n. 218 del 30.5.1995 – ” Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato” art. 27;
D.P.R. 3.11.2000 N. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127”.

Matrimonio Civile e Religioso: L’istituto del matrimonio, nel diritto italiano, riveste grande importanza sociale al punto che la stessa Costituzione lo riconosce come “fondamento della famiglia”. Il matrimonio è considerato un atto puro, perché non è soggetto a condizioni o a termini ed è un atto personalissimo, perché non ammette sostituzioni o rappresentanze, né volontarie né legali. Il matrimonio, in quanto atto, prevede varie forme di celebrazione. Infatti accanto al matrimonio celebrato “civilmente”, troviamo il matrimonio “concordatario”. Cioè il matrimonio religioso, celebrato con rito cattolico, che produce effetti civili in base agli accordi tra Stato e Chiesa. Possiamo, dunque, dire che ci sono due grandi ordinamenti che regolano l’istituto del matrimonio: quello regolato dallo Stato italiano e quello regolato dallo Stato del Vaticano. Da una parte, quindi il matrimonio civile che non deve intendersi esclusivamente quello celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile, ma anche il matrimonio dei culti religiosi riconosciuti dallo Stato regolati dal codice civile e da una serie di leggi che disciplinano i vari riti e dall’altra il matrimonio della chiesa cattolica, regolato dal diritto canonico.

Matrimonio Civile: La celebrazione del matrimonio civile avviene dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile delegato dal Sindaco o dal Sindaco nella Casa Comunale. All’atto della celebrazione del matrimonio, gli sposi possono anche dichiarare il riconoscimento di figli naturali e la scelta del regime della separazione dei beni. In caso che, uno degli sposi o entrambi abbiano dei problemi linguistici o fisici che gli impediscono di comunicare e quindi rendere le necessarie dichiarazioni, l’Ufficiale dello Stato Civile si avvale dell’aiuto di un interprete o di altri mezzi idonei che gli consentono di farsi comprendere e comunicare. Il matrimonio civile può essere celebrato al di fuori della Casa Comunale quando uno o entrambi gli sposi sono impediti a muoversi. L’impedimento deve essere tale da impedire agli stessi di trasferirsi fisicamente nelle Casa Comunale. L’impedimento va opportunamente documentato. In tal caso il matrimonio viene celebrato al di fuori della Casa Comunale alla presenza di 4 testimoni con l’assistenza del Segretario Comunale. Per potersi sposare con rito civile, gli sposi devono presentarsi all’Ufficio Matrimoni con i propri documenti d’identità,

Può avviare la pratica:

  • Uno degli sposi;
  • Una terza persona, con delega su carta semplice firmata da entrambi gli sposi.

Conclusa la procedura di pubblicazione di matrimonio, il Comune rilascia il Nulla osta alla celebrazione del matrimonio, documento necessario per fissare la data del matrimonio. Per matrimoni da celebrare a Foggia il certificato viene conservato dall’Ufficio Matrimoni. Al termine delle pubblicazioni, gli sposi possono prenotare la data del matrimonio, sempre preso l’Ufficio Matrimoni. Per matrimoni in altro Comune, gli sposi dovranno richiede la delega alla celebrazione in comune diverso dal luogo di residenza. Le sedi  per i Matrimoni civili ed Unioni civili a Foggia sono state adottate con Delibera della G.C. n°44 del 06/04/2017 che individua luoghi ed orari per le celebrazioni e con Delibera di C.C. n°23 del 10/05/2017 sono state deliberate le tariffe relative alle celebrazioni dei Matrimoni ed Unioni Civili; Alla celebrazione dovranno essere presenti due testimoni con documenti d’identità validi.

Matrimonio Religioso ( con effetti civili): L’atto di matrimonio religioso, viene consegnato dal parroco all’Ufficiale di Stato civile entro 5gg dal giorno della celebrazione del matrimonio in Chiesa. In caso di ritardo di consegna, gli sposi devono presentarsi all’Ufficio Matrimonio presso il palazzo di Città per compilare e sottoscrivere la richiesta di trascrizione dell’atto. I cittadini stranieri, residenti a Foggia che desiderino trascrivere nei registri dello stato Civile del Comune di Foggia, il proprio atto di matrimonio contratto all’estero, dovranno presentare all’Ufficiale di stato Civile apposito modello da ritirare presso l’Ufficio Matrimoni.

Regime Patrimoniale: La legge 151 del 1975 sulla riforma del diritto di famiglia prevede che il regime patrimoniale degli sposi sia quello della comunione dei beni salvo che gli sposi non dispongano diversamente. Con la celebrazione del matrimonio gli sposi possono dichiarare all’Ufficiale celebrante di avvalersi del regime della separazione dei beni ai sensi dell’art. 162 del c.c. in mancanza di tale dichiarazione la coppia sarà soggetta automaticamente al regime della comunione dei beni. Il regime della comunione dei beni può essere modificato in quello della separazione dei beni, anche dopo il matrimonio, mediante convenzioni matrimoniali rese con atto pubblico davanti ad un Notaio e divengono opponibili ai terzi solo se risultano annotate a margine dell’atto di matrimonio.

Scioglimento del vincolo matrimoniale: Il vincolo del matrimonio si scioglie naturalmente con la morte di uno dei coniugi , oppure può essere sciolto tramite divorzio, per i riferimenti alla separazione e divorzio Vi invitiamo ad aprire la sezione Separazioni e Divorzi sul portale del Comune di Foggia.

Modelli

Allegato A : Richiesta per celebrazione di matrimoni civile
Allegato B: Procura per rappresentante speciale per pubblicazione matrimonio
Allegato C: Richiesta di celebrazione matrimonio civile da parte di un cittadino privato
Allegato D: Richiesta di celebrazione matrimonio dei nubendi da parte di un cittadino privato
Allegato E: Richiesta trascrizione matrimonio religioso.
Allegato F: Richiesta trascrizione matrimonio contratto all’estero.

 

Acquisizione della cittadinanza italiana: La cittadinanza è l’appartenenza di una persona ad un determinato Stato. L’acquisizione della cittadinanza italiana è:

  • Automatica, verificandosi le condizioni previste dalla legge;
  • Subordinata a domanda dell’interessato, se sussistono determinati requisiti.

La cittadinanza si acquista automaticamente: Per Filiazione: “ius sanguinis” o diritto di sangue in virtù del quale il figlio nato da padre italiano o madre italiana è cittadino italiano;
Per Nascita Sul Territorio Italiano: “ius soli” o diritto di suolo, se i genitori sono ignoti o apolidi oppure se i genitori stranieri non trasmettono la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di appartenenza o se il minore è stato rinvenuto in una condizione di abbandono sul territorio italiano;
Per riconoscimento di paternità o maternità o a seguito di dichiarazione giudiziale di filiazione durante la minore età della persona; – per adozione durante la minore età della persona.

La cittadinanza si acquista su domanda: Per beneficio di legge, con accertamento effettuato dalla competente autorità (Sindaco, Autorità Consolare, Ministero dell’Interno) nei seguenti casi:

1)Discendente in linea retta (fino al 2° grado) da cittadino/a italiano/a per nascita in presenza di uno dei seguenti requisiti:

Prestazione del servizio militare nelle Forze Armate Italiane previa dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza italiana;
Assunzione di un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato Italiano, con dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana
Residenza legale in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età con dichiarazione, entro un anno dal compimento del 18° anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana
2) Nato sul territorio italiano e ivi residente legalmente ed ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età con dichiarazione, entro un anno dal compimento del 18° anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

3) Maggiorenne riconosciuto/dichiarato giudizialmente quale figlio di genitore italiano, con dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana entro un anno dal riconoscimento/dichiarazione.

Per matrimonio con cittadino/a italiano/a, a seguito di decreto di concessione del Ministero dell’interno, previa domanda al Prefetto competente, in presenza di tutti i seguenti requisiti:

Residenza legale in Italia per un periodo di almeno 2 anni dopo il matrimonio, tale termine viene ridotto alla metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi;
Iscrizione/trascrizione del matrimonio in Italia, sui registri di stato civile;
Assenza di condanne penali nei casi indicati dalla legge;
Assenza di impedimenti connessi alla sicurezza nazionale;
la domanda sarà anche soggetta al pagamento di un contributo di 200 euro.
Qualora l’interessato sia residente all’estero, il requisito del punto 1 è sostituito dal seguente: decorrenza di tre anni dalla data di matrimonio. In questo caso la domanda per l’acquisto della cittadinanza deve essere presentata all’Autorità Consolare competente per il luogo di residenza.

Dove e quando presentare la domanda
Residenti in Italia:

Il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano, trascorsi sei mesi di residenza legale in Italia dopo la celebrazione del matrimonio, può acquistare la cittadinanza italiana presentando domanda al Ministro dell’Interno, tramite il Prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell’interessato, Per i residenti a Foggia la domanda va presentata a:

Prefetto – Ufficio Territoriale del Governo di Foggia;
Area V – Ufficio Cittadinanza Corso Garibaldi – 71100 Foggia.
Residenti all’estero:

Lo straniero o apolide coniugato da almeno tre anni con cittadino italiano deve rivolgersi all’Autorità Consolare italiana competente per luogo di residenza all’estero.

Per naturalizzazione, a seguito di decreto di concessione del Presidente della Repubblica, previa domanda al Prefetto competente in presenza di tutti i seguenti requisiti:

Dieci anni di residenza legale sul territorio italiano;
Reddito sufficiente;
Assenza di procedimenti penali a carico;
Rinuncia alla cittadinanza d’origine (ove prevista).
Sono previste, per i casi particolari contemplati dalla legge, abbreviazioni alla residenza decennale:

Tre anni per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano;
Quattro anni per i cittadini comunitari dell’Unione Europea;
Cinque anni per gli apolidi e i rifugiati e per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani.
Data la complessità della materia per ulteriori informazioni e per gli adempimenti necessari rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile.

Normativa di riferimento: legge 5.2.1992 n. 91 “Nuove norme sulla cittadinanza”, art. 5 e seguenti D.P.R. 12.10.1993 n. 572

“Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”, art.1 co. 2 let. a) D.P.R. 3.11.2000 n. 396

“Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127”

 

Rilascio estratti e copie integrali

L’Archivio

Custodisce i registri ed esegue tutte le annotazioni derivanti da variazioni dello Stato Civile dei singoli soggetti titolari degli atti custoditi;
Rilascia tutte le certificazioni e le copie integrali, degli atti custoditi, che vengono richieste dai cittadini, da altri enti e dalle Forze dell’Ordine.
Richiesta atti all’Archivio di Stato Civile

Gli Enti Pubblici possono richiedere gli atti via FAX, il privato cittadino può richiederli per corrispondenza da inoltrare all’Archivio di Stato Civile – Corso Garibaldi, 58 – 71121 FOGGIA.

Certificazione

Si rilasciano:

Estratti di nascita;
Estratti di matrimonio;
Estratti di morte;
Certificati uso espatrio per i minori di 14 anni;
Estratti di nascita, matrimonio e morte su modello internazionale.
Per la richiesta via e-mail o fax è necessario inviare copia o scansione di un documento di riconoscimento valido dell’interessato o di uno dei due genitori se quest’ultimo risulta minorenne. Gli estratti dello Stato Civile possono essere rilasciati dall’Ufficiale dello Stato Civile anche per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge.

 

In questo ufficio possono essere iscritte o trascritte tutte le nascite che avvengono nei Presidi Ospedalieri o nelle Case di Cura private di tutto il territorio nazionale. La denuncia di ogni nuovo nato è obbligatoria per legge, entro dieci giorni dalla data del parto.

Chi può fare la denuncia: Uno dei due genitori, in caso di filiazione legittima, da un procuratore speciale, da un medico, da un’ostetrica o da qualsiasi altra persona che abbia assistito al parto.

A chi effettuare la denuncia: Al Direttore Sanitario del Centro di Nascita in cui è avvenuto l’evento, entro 3 giorni dallo stesso. Sarà successivamente cura della Direzione Sanitaria, trasmettere all’Ufficio di Stato Civile la documentazione per la trascrizione dell’Atto nei registri di nascita all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il parto, entro 10 giorni dalla nascita;
All’Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il parto, entro 10 giorni dalla nascita;
all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di entrambi i genitori, quando diverso da quello di cui al punto b), o della madre, quando i genitori abbiano diverse residenze, sempre entro 10 giorni dalla nascita.
Qualora l’utente desiderasse rendere la dichiarazione di nascita legittima, direttamente avanti l’Ufficiale di Stato Civile, potrà presentarsi, munito di idoneo documento di riconoscimento, presso l’Ufficio Stato Civile del Comune di Foggia distaccato presso l’Ospedale di Maternità, recando con se l’attestazione di nascita rilasciata dal Centro di Nascita dove è avvenuto l’evento. Se trattasi di filiazione naturale, dovranno presentarsi entrambi i genitori per effettuare, contestualmente alla dichiarazione di nascita, e il riconoscimento del nato.

Dichiarazione per l`indicazione del nome (Art. 36 DPR 396/2000)
E’ la nuova modalità amministrativa per risolvere problemi relativi al nome, riguarda i prenomi plurimi o composti. Se ad un soggetto è stato attribuito alla nascita (prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 396/2000) un nome composto da più elementi, anche separati tra loro può dichiarare per iscritto, all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita, l’esatta indicazione del nome con cui, in conformità alla propria volontà o all’uso fattone, egli intende indicarsi, i quali verranno poi riportati in tutti i certificati di Stato Civile e anagrafici. La variazione al prenome non può riguardare l’introduzione di un nome diverso od ulteriore a quelli già indicati, ma riguarda soltanto la sequenza ordinale, secondo quanto risulta dall’atto di nascita. La procedura inizia con l’istanza della parte interessata o da chi esercita la potestà genitoriale per quanto riguarda i minori ed è ammissibile per una sola volta. L’articolo 36 può essere esercitato solo per l’ordine cronologico degli elementi quindi, l’istante, può chiedere che vengano eliminati tutti o in parte i nomi successivi al primo (se ad esempio, Francesco Antonio Giuseppe desidera che nella propria certificazione venga evidenziato solo il primo nome, Francesco, l’Ufficiale dello Stato Civile, dietro istanza/dichiarazione dell’interessato, provvederà ad annotare la variazione a margine dell’atto di nascita, eliminando così i nomi successivi al primo. Se invece volesse invertire i nomi (per esempio: Antonio Francesco Giuseppe o Giuseppe Antonio Francesco o Giuseppe Francesco Antonio) può invocare soltanto la normale procedura del cambiamento del nome (art. 89 e seguenti del Regolamento) con decreto prefettizio. L’art. 36 stabilisce soltanto che la dichiarazione resa dalla parte interessata deve essere annotata sull’atto di nascita cui si riferisce e, successivamente, dovrà essere comunicata a cura dell’Ufficio di Stato Civile, all’Ufficiale d’Anagrafe del Comune ove la persona ha la residenza (ai sensi dell’art. 6 della legge 1228/1954). L’istanza per richiedere l’art. 36 può essere prodotta all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Foggia anche se, il richiedente sia residente in altro Comune italiano. La dichiarazione può essere inviata per posta o via fax, allegando alla stessa fotocopia del documento d’identità dell’istante (Lg. Bassanini n. 127 del 15/05/1997). Si ribadisce che l’art. 36 può essere esercitato SOLO UNA VOLTA, non può essere adottato per le nascite avvenute dopo il 30/03/2001, data di entrata in vigore del nuovo Ordinamento dello Stato Civile.
Riconoscimenti
Le norme che riguardano l’istituto del riconoscimento le troviamo sia nel Codice Civile (art. 250 e segg.) che nel nuovo ordinamento di Stato Civile D.P.R. 3.11.2000, n° 396 (art. 42 e segg.). Riconoscere un figlio naturale significa dichiararsi genitori di quel figlio. Il riconoscimento può essere dichiarato nell’atto di nascita, cioè nel momento della dichiarazione di nascita, oppure con atto successivo alla formazione dell’atto di nascita attraverso una dichiarazione innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile o altro Pubblico Ufficiale o in un testamento. Il riconoscimento di filiazione naturale, oltre che a persone non unite in matrimonio, è consentito anche al padre o alla madre già unita in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento e può essere reso sia contemporaneamente che separatamente nei modi di cui all’art. 254 C.C. Per poter riconoscere un figlio naturale è necessario aver compiuti sedici anni. Chi intende riconoscere un figlio naturale deve dimostrare che nulla osta al riconoscimento, comprovando l’assenza di relazioni di parentela con l’altro genitore.

Il riconoscimento può avvenire anche dopo la nascita:

Con dichiarazione davanti all’ufficiale di stato civile di qualsiasi Comune Italiano;
Con dichiarazione presso l’autorità Consolare per i residenti all’estero;
Con dichiarazione davanti a un notaio o con testamento;
Con dichiarazione all’atto del matrimonio dei genitori, in tale caso si acquista lo stato di figlio legittimo.

Documenti:

Per poter effettuare un riconoscimento, davanti all’Ufficiale dello Stato Civile è necessaria la presenza del genitore che deve fare la dichiarazione e del genitore che per primo lo ha riconosciuto.
Se si tratta di riconoscimento di persona maggiorenne occorre la presenza del genitore che deve fare la dichiarazione e della persona che deve essere riconosciuta, muniti di valido documento di identità.
Trascrizioni Atti Esteri
I cittadini italiani che si trovano all’estero, anche temporaneamente, hanno l’onere di comunicare al competente Consolato italiano gli eventi di stato civile che lo riguardano, avvenuti in territorio straniero. Gli atti di nascita di matrimonio e morte formati all’estero, riguardanti cittadini italiani, vengono poi inviati dai Consolati ai competenti comuni italiani, per la trascrizione sui registri dello Stato Civile. E’ comunque possibile, per il privato cittadino che sia in possesso di un atto di stato civile formato all’estero e ne abbia interesse, richiedere direttamente la trascrizione, presentando apposita domanda all’Ufficio dello Stato Civile italiano, che verificherà la sussistenza delle condizioni previste e necessarie.. L’Ufficiale di Stato Civile che riceve tali atti ha, come primo compito, quello di accertare l’esistenza dei presupposti per la trascrivibilità dell’atto effettuando ricerche presso gli Archivi cartacei e l’A.I.R.E. Se il connazionale o i suoi genitori sono regolarmente iscritti nei registri dell’Anagrafe degli Italiani all’Estero (A.I.R.E.) l’Ufficiale di Stato Civile preposto, prosegue con l’immediata trascrizione.

Nei registri di stato civile del Comune di Foggia possono essere trascritti:

Atti di nascita – se il padre o la madre del nato sono residenti a Foggia o escritti all’A.I.R.E. di Foggia, o hanno avuto come ultimo domicilio in Italia il Comune di Foggia; se il nato, attualmente maggiorenne e residente a Foggia è residente a Foggia o è iscritto all’A.I.R.E. di Foggia;
Atti di matrimonio – se almeno uno dei coniugi è residente a Foggia o iscritto all’A.I.R.E. di Foggia, o ha avuto come ultimo domicilio in Italia il Comune di Foggia;
Atti di morte –se il defunto era residente a Foggia o iscritto all’A.I.R.E. di Foggia, o ha avuto come ultimo domicilio in Italia il Comune di Foggia.

Condizioni: L’atto di stato civile di cui si chiede la trascrizione deve essere:

In originale; in questo caso l’atto deve essere corredato da trascrizione ufficiale e legalizzazione. La legalizzazione non è richiesta se l’atto è stato formato in uno Stato aderenti a Convenzioni esentive, oppure redatto su modello plurilingue; se l’atto è stato formato in uno Stato aderente alla Convenzione di Parigi del 27.09.1956 o alla Convenzione di Vienna dell’8.9.1976;
Non contrario all’ordine pubblico italiano.

 

Dove e come depositare le DAT

Il servizio è gratuito e sarà disponibile su appuntamento tramite prenotazione a mezzo mail o telefono.

Le DAT vanno consegnate, in forma scritta, personalmente presso il servizio dello Stato civile, corso G. Garibaldi, 58 –  piano terra,  esclusivamente su appuntamento.

L’Ufficio dello Stato Civile può essere contattato dal lunedì al venerdì, dalle ore 12:00 alle ore 13:00, ai numeri 0881 792221 (referente: sig.ra Colucci Gabriella) – 0881 792204 (referente: sig.ra Cerasuolo Severina),

oppure tramite e-mail statocivile@comune.foggia.it

o tramite pec statocivile@cert.comune.foggia.it.

All’appuntamento concordato, il disponente deve presentarsi personalmente munito di:

•  documento identificativo, in corso di validità, e di una fotocopia dello stesso;

•  tessera sanitaria/codice fiscale e di una fotocopia dello stessa;

•  atto/scrittura contenente le DAT e relativa fotocopia.

Ove fosse individuato il fiduciario, quest’ultimo dovrà presentarsi personalmente munito di un documento identificativo, in corso di validità, e di una fotocopia dello stesso.

Per depositare le DAT sarà predisposto un apposito modello e sarà rilasciata una ricevuta con l’indicazione dell’ufficio dove la documentazione è depositata e conservata.

Si evidenzia che copia delle DAT, come previsto dalla vigente normativa, viene trasmessa al Ministero della Salute per la formazione della banca dati nazionale


Ufficio Elettorale

Iscrizione e cancellazione dall’albo

Lo scrutatore assiste e partecipa alle operazioni di voto nelle sezioni elettorali e unitamente al Presidente concorre a formare l’ufficio di sezione (seggio). L’iscrizione all’albo degli scrutatori è condizione necessaria per partecipare alla nomina, da parte della C.E.C. (Commissione Elettorale Comunale), in occasione di competizioni elettorali. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Sindaco con manifesto affisso all’Albo pretorio del Comune e in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell’albo a presentare apposita domanda entro il successivo mese di novembre. Le domande vengono trasmesse alla Commissione Elettorale Comunale che, accertato il possesso dei requisiti prescritti dalla legge da parte dei richiedenti, li inserisce nell’albo. A coloro che non sono inclusi nell’Albo, il Sindaco notifica per iscritto la decisione indicandone il motivo. L’Albo è depositato presso la segreteria del Comune per la durata di 15 (quindici) giorni ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Avverso la denegata iscrizione o contro la indebita iscrizione nell’albo si può presentare ricorso, entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine dell’avvenuto deposito, alla Commissione Elettorale Circondariale con sede presso il Comune di Foggia, C.so Garibaldi n. 58. A gennaio di ogni anno la Commissione Elettorale Comunale dispone la cancellazione dall’Albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti dalla legge e di coloro che chiamati a svolgere le funzioni di scrutatori non si siano presentati senza giustificato motivo. In tale sede, vengono altresì cancellati dall’Albo gli iscritti che entro il mese di dicembre dell’anno precedente con apposita domanda scritta alla Commissione Elettorale Comunale abbiano chiesto di essere cancellati dall’Albo.

Sono comunque esclusi dalla funzione di scrutatori:
I dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
Gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
I medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
I segretari comunali e i dipendenti del Comune, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
L’ufficio elettorale provvede a registrare ogni variazione riguardante i dati anagrafici dei cittadini iscritti nell’Albo.

Requisiti:
Essere elettore del Comune;
Possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo;
Non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità alla funzione di scrutatore.

Riferimenti normativi:

Legge 8 marzo 1989, n.95 (Norme per l’istituzione dell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale);
D.P.R. del 30 marzo 1957, n.361 (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) art. 38;
D.P.R. del 16 maggio 1960, n.570 (Testo unico delle leggi per la composizione degli organi delle amministrazioni comunali) art. 23;
Legge 30 aprile 1999, n.120 (Disposizione in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale);
Legge 21 dicembre 2005, n.270 (Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) art. 9 (Nomina degli scrutatori).

Modulistica e modalità di presentazione della domanda:

La domanda di iscrizione deve essere presentata entro il mese di novembre di ogni anno mentre quella di cancellazione entro il mese dicembre.

La domanda, di iscrizione o cancellazione, compilata utilizzando l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Elettorale del Comune, sito al 2° piano di Palazzo di Città in C.so Garibaldi n.58, o scaricabile direttamente da questa pagina web utilizzando il link modulistica collocato sul menù laterale della pagina, può essere presentata direttamente presso lo sportello dell’ufficio elettorale o inviandola per posta all’indirizzo: Comune di Foggia – Ufficio Elettorale – C.so Garibaldi, n.58 – 71121 Foggia.

Allegati:
Copia fotostatica del documento di identità (obbligatorio qualora la firma dell’interessato non venga apposta alla presenza dell’incaricato del servizio o la domanda venga inviata per posta);
Titolo di studio solo per iscrizione (facoltativo).

 

Presidenti di Seggio Elettorale

Notizie, normativa e modulistica relativa all`ufficio di Presidente di seggio elettorale.

Il Presidente di seggio sovrintende alle operazioni elettorali del seggio al quale è assegnato. L’iscrizione all’Albo è condizione necessaria per essere designati in qualità di presidenti in occasione di consultazioni popolari. Entro il mese di settembre di ogni anno il Sindaco con manifesto affisso all’Albo pretorio del Comune e in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale a presentare apposita domanda entro il successivo mese di ottobre. Il Sindaco, entro il mese di febbraio, sentita la Commissione Elettorale Comunale (C.E.C.), accertato il possesso dei requisiti e l’inesistenza delle condizioni di incompatibilità, comunica i nominativi alla cancelleria della Corte di Appello di Bari che provvederà all’iscrizione nell’apposito Albo.

Il Presidente della Corte di Appello, nel precedente mese di gennaio, dispone la cancellazione dall’Albo:

Di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti dalla legge;
Di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;
Di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai punti c), d) ed e) del 4° comma dell’art. 1 della legge n. 53/1990; e dei nominativi segnalati in precedenza dal Sindaco.
Sono esclusi dalla funzione di presidente di seggio:

I dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
Gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
I medici delle ASL incaricati delle funzioni già di competenza dei medici provinciali, degli ufficiali sanitari e dei medici condotti;
I segretari comunali e i dipendenti del Comune, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
L’ufficio elettorale provvede a registrare ogni variazione riguardante i dati anagrafici dei cittadini iscritti nell’Albo.

Requisiti:

Essere elettore del Comune;
Possesso del titolo di studio diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
Non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità alla funzione di presidente di seggio.

Riferimenti normativi:

Legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale);
D.P.R. del 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) art. 38;
D.P.R. del 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione degli organi delle amministrazioni comunali) art. 23.
Modulistica:
La domanda deve essere presentata utilizzando l’apposito modulo, scaricabile direttamente da questo sito, nel mese di ottobre di ogni anno.

Allegati alla domanda:

Copia fotostatica del documento di identità (obbligatorio qualora la firma dell’interessato non venga apposta alla presenza dell’incaricato del servizio o la domanda venga inviata per posta);
Titolo di studio (facoltativo).
Modalità di presentazione:

La domanda, compilata utilizzando l’apposito modulo prelevabile presso l’Ufficio Elettorale del Comune, sito al 2° piano di Palazzo di Città in C.so Garibaldi n.58, o scaricabile direttamente da questa pagina web utilizzando il link modulistica collocato sul menù laterale della pagina:

Direttamente presso lo sportello dell’Ufficio Elettorale;
Inviandola per posta all’indirizzo: Comune di Foggia – Ufficio Elettorale – C.so Garibaldi, n.58 – 71121 Foggia.

 

Giudici Popolari

Notizie, normativa e modulistica relativa all’ufficio di Giudice popolare della Corte d`Assise e della Corte d`Assise d`Appello.

Iscrizione Giudici Popolari Iscrizione Giudici Popolari
I Giudici popolari sono cittadini che, pur non svolgendo la professione di magistrato, sono chiamati ad esercitare funzioni di giudizio nelle Corti di Assise e Corti di Assise d’Appello e insieme al magistrato costituiscono un unico collegio giudicante. Per essere designati a svolgere la funzione di Giudice Popolare di Corte d’Assise e/o di Corte d’Assise di Appello in occasione di processi, è necessaria l’iscrizione nei relativi Albi appositamente istituiti a norma della legge n. 287/1951. L’ufficio di Giudice Popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all’esercizio delle funzioni pubbliche elettive. L’iscrizione permane fino a cancellazione d’ufficio per perdita dei requisiti prescritti dalla legge o per trasferimento della residenza in altro Comune. Entro il mese di aprile di ogni anno dispari il Sindaco, con manifesto affisso all’Albo pretorio del Comune e in altri luoghi pubblici, invita tutti i cittadini in possesso dei requisiti prescritti dalla legge n. 287/1951, e successive modificazioni ed integrazioni, a presentare domanda, entro il 31 luglio del medesimo anno, per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d’Assise e Corte d’Assise d’Appello.

Non possono assumere l’ufficio di Giudice popolare:

I magistrati e, in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
Gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio;
I ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Gli albi sono permanenti e sono soggetti ad aggiornamento biennale.

I cittadini che, iscritti in altri Comuni, si trasferiscono a Foggia sono iscritti d’ufficio senza necessità di presentare ulteriore domanda.

Requisiti:

Cittadinanza italiana;
Godimento dei diritti civili e politici;
Età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 alla data del 31 luglio;
Non trovarsi in alcuna delle incompatibilità di cui all’art. 12 della legge 10 aprile 1951, n. 287;
Essere in possesso della licenza di scuola secondaria di 1° grado (media inferiore) per l’iscrizione all’albo della Corte d’Assise o il diploma di scuola media di 2° grado (media superiore) per l’iscrizione nell’albo della Corte d’Assise d’Appello.
Riferimenti normativi:
Legge 10 aprile 1951, n. 287 (Riordinamento dei giudizi di assise) e successive modificazioni ed integrazioni.

Modulistica:
La domanda deve essere presentata utilizzando l’apposito modulo scaricabile direttamente da questo sito (Modulistica) nei mesi da aprile a luglio di ogni anno dispari. Allegati alla domanda:

Copia fotostatica del documento di identità (obbligatorio qualora la firma dell’interessato non venga apposta alla presenza dell’incaricato del servizio o la domanda venga inviata per posta);
Titolo di studio (facoltativo).

Modalità di presentazione:

La domanda, compilata utilizzando l’apposito modulo prelevabile presso l’Ufficio Elettorale del Comune, sito al 2° piano di Palazzo di Città in C.so Garibaldi n.58, o scaricabile direttamente da questa pagina web utilizzando il link modulistica collocato sul menù laterale della pagina :

Presentata direttamente presso lo sportello dell’Ufficio Elettorale;
Inviata per posta all’indirizzo: Comune di Foggia – Ufficio Elettorale – C.so Garibaldi, n.58 – 71121 Foggia.

 

Agevolazioni per viaggi ferroviari, autostradali e via mare

Agevolazioni per viaggi ferroviari

La società Trenitalia S.p.A, applicherà le condizioni di cui alla “Disciplina per i viaggi degli elettori” allegata all’Ordine di servizio n. 31/2012 dell’aprile 2012, e successive modifiche, consultabile sul sito www.trenitalia.com nella sezione Informazioni.

Biglietti per elettori residenti nel territorio nazionale

Sono rilasciati biglietti nominativi esclusivamente per viaggi di andata e ritorno in seconda classe e livello Standard dei Frecciarossa, con le seguenti riduzioni:

• 60%  del prezzo del biglietto sui treni regionali;

• 70%  del prezzo Base per i treni di media-lunga percorrenza nazionale

(Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, Intercity Notte e Espressi) e per il servizio cuccette.

I biglietti hanno un periodo di utilizzazione di venti giorni che decorre, per il viaggio di andata, dal decimo giorno antecedente il giorno di votazione (questo compreso) e per il viaggio di ritorno fino alle ore 24 del decimo giorno successivo a quello di votazione (quest’ultimo escluso).

Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016

Il viaggio di andata non può essere effettuato prima del 25 novembre 2016 e quello di ritorno oltre il 14 dicembre 2016.

I biglietti con le riduzioni di cui sopra sono  rilasciati dietro esibizione della tessera elettorale e di un documento d’identità. Solo per il viaggio di andata può essere esibita esclusivamente al personale di stazione (non a quello di bordo) una autodichiarazione in luogo della tessera elettorale. Per il viaggio di ritorno, l’elettore deve sempre esibire, oltre al documento di riconoscimento personale, la tessera elettorale regolarmente vidimata col bollo della sezione e la data di votazione o, in mancanza di essa, un’apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio che attesti l’avvenuta votazione.

Biglietti per elettori residenti all’estero

I biglietti a tariffa Italian Elector sono validi esclusivamente per il treno ed il giorno prenotati e non devono essere convalidati prima della partenza. Il viaggio di andata può essere effettuato al massimo un mese prima del giorno di apertura del seggio elettorale e quello di ritorno al massimo un mese dopo il giorno di chiusura del seggio stesso.

L’agevolazione è applicata su presentazione della tessera elettorale o della cartolina-avviso o della dichiarazione del’Autorità consolare italiana attestante che il connazionale, titolare della dichiarazione stessa, si reca in Italia per esercitare il diritto di voto, con l’indicazione dell’agevolazione di viaggio spettante. Per questi elettori non è prevista la possibilità di produrre l’autocertificazione in luogo di uno dei documenti sopraindicati.

In occasione del viaggio di ritorno l’elettore deve sempre esibire, oltre al documento di riconoscimento personale, la tessera elettorale regolarmente vidimata col bollo della sezione e la data di votazione o, in mancanza di essa, un’apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio che attesti l’avvenuta votazione.

Agevolazioni per i viaggi via mare: 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha diramato alla Società ”Compagnia Italiana di Navigazione S.p.a” le direttive per l’applicazione, nel’ambito del territorio nazionale e negli scali marittimi di competenza della Società medesima, delle consuete agevolazioni a favore degli elettori residenti in Italia e di quelli provenienti dall’estero che dovranno raggiungere il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, per poter esercitare il diritto di voto.

In particolare:
A) a tali elettori verrà applicata di norma la tariffa con riduzione del 60% sulla “tariffa ordinaria”;

B) nel caso in cui gli elettori abbiano diritto alla tariffa in qualità di residenti, le biglietterie autorizzate applicheranno sempre la “tariffa residenti” tranne che la “tariffa elettori” risulti più vantaggiosa.

L’agevolazione, che si applica in prima e seconda classe (poltrone, cabine, passaggio ponte), ha un periodo complessivo di validità di venti giorni e viene accordata dietro presentazione della documentazione elettorale e di un documento di riconoscimento. Nel viaggio di ritorno dovrà essere esibita la tessera elettorale, recante il timbro dell’ufficio elettorale di sezione.

Si fa riserva di rendere note ulteriori agevolazioni via mare eventualmente applicate da altre società di navigazione, non appena disponibili.

Agevolazioni autostradali:

L’Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (A.I.S.C.A.T.), in vista dello svolgimento delle consultazioni di cui all’oggetto, ha reso noto che le Concessionarie autostradali aderiranno alla richiesta di gratuità del pedaggio, sia all’andata che al ritorno, per ì soli elettori residenti all’estero, che verrà accordata secondo le consuete modalità, su tutta la rete nazionale, con esclusione delle autostrade controllate con sistema di esenzione di tipo “aperto”, sia per il viaggio di raggiungimento del seggio sia per quello di ritorno.

Pertanto, gli elettori residenti all’estero che intendano rientrare in Italia per esercitare il diritto di voto ed usufruire dell’agevolazione di cui trattasi, dovranno esibire direttamente presso il casello autostradale idonea documentazione elettorale (tessera elettorale o, in mancanza, cartolina-avviso inviata dal Comune di iscrizione elettorale o dichiarazione dell’Autorità consolare attestante che il connazionale interessato si reca in Italia per esercitare il diritto di voto) e un documento di riconoscimento e, al ritorno, dovranno esibire, oltre al passaporto o altro documento equipollente, anche la tessera elettorale munita del bollo della sezione presso la quale hanno votato.

Le agevolazioni in oggetto saranno accordate, per il viaggio di andata dalle ore 22 del quinto giorno antecedente il giorno d’inizio delle operazioni di votazione e per il viaggio di ritorno fino alle ore 22 del quinto giorno successivo a quello di chiusura delle operazioni di votazione.

 

Voto Facilitato

Come effettuare la richiesta per il voto a domicilio ed assistito. Voto assistito

Gli elettori con grave infermità possono essere accompagnati all’interno della cabina elettorale da un altro elettore, per poter eseguire la votazione. E’ possibile inoltre richiedere al Comune di apporre un timbro sulla tessera elettorale che attesti il diritto permanente di poter usufruire del voto assistito. La richiesta d’apposizione del timbro va presentata all’Ufficio Elettorale sito al 2° piano di Palazzo di Città in Corso Garibaldi n.58, con la documentazione sanitaria rilasciata dalla ASL competente che certifica l’impossibilità di esercitare autonomamente il diritto di voto. Per gli elettori non vedenti è sufficiente esibire il libretto nominativo di pensione, rilasciato dall’INPS per la categoria “Ciechi Civili”, riportante il codice che attesta la cecità assoluta. La domanda per ottenere il timbro sulla tessera elettorale può essere presentata anche da persona diversa dall’elettore interessato, purchè in possesso di:

Fotocopia del documento d’identità dell’interessato;
Tessera elettorale in originale dell’interessato.

Voto domiciliare

E’ l’esercizio del diritto di voto presso il proprio domicilio. La procedura è riservata agli elettori con infermità gravi, tali da impedire l’allontanamento dall’abitazione, che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali o che risultino impossibilitate a muoversi per almeno 60 giorni dalla data del rilascio del certificato medico. Per esercitare il voto a domicilio occorre presentare domanda presso l’Ufficio Elettorale sito al 2° piano di Palazzo di Città in Corso Garibaldi n.58, entro e non oltre la data indicata sul manifesto, affisso a cura del Comune in occasione di consultazioni elettorali o referendarie. Alla domanda vanno allegati:

La copia della tessera elettorale;
Un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dalla ASL competente, che attesta l’infermità fisica o la dipendenza vitale da macchine elettromedicali, tali da impedire all’elettore di recarsi al seggio.
Nella domanda va indicato l’indirizzo dell’abitazione dell’elettore e un recapito telefonico.

Per accedere al modello di domanda per il voto domiciliare utilizza la modulistica.

 

Duplicati Tessere Elettorali

Elezioni Parlamento Europeo e Amministrative. Come richiedere il duplicato della tessera elettorale o un’etichetta di aggiornamento.

In vista delle consultazioni per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia e per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale indette per domenica 26 maggio 2019, è opportuno controllare per tempo lo stato della propria tessera elettorale. Occorre verificare di non averla smarrita o che non sia deteriorata oppure di non aver esaurito tutti gli spazi a disposizione. In tutti questi casi è necessario richiedere un duplicato della tessera elettorale, perché, per poter votare, oltre all’esibizione di un documento d’identità è indispensabile presentare al seggio di appartenenza anche la tessera elettorale non deteriorata e con almeno uno spazio disponibile per consentire l’apposizione del timbro del seggio a certificazione dell’avvenuto esercizio del diritto di voto.

Cosa fare se la tessera elettorale è in ordine, ma si è cambiato indirizzo all’interno del territorio comunale.

Se si è variato il domicilio all’interno del territorio comunale e si debba votare in un seggio elettorale diverso da quello delle ultime elezioni, per evitare disguidi al momento del voto, è necessario richiedere un’etichetta adesiva con i nuovi dati da applicare sulla vecchia tessera elettorale.

Modalità per il rilascio del duplicato o dell’etichetta di aggiornamento della tessera elettorale.

E’ possibile ritirare il duplicato o l’etichetta di variazione della tessera elettorale presso il Comune di Foggia in Corso Garibaldi, 58, 2° piano.

L’Ufficio Elettorale è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.00. Gli orari di apertura saranno modificati in prossimità del giorno delle votazioni.

Si invita pertanto a verificare tempestivamente lo stato della propria tessera elettorale e, se necessario, a richiedere al più presto il duplicato o l’etichetta adesiva di aggiornamento dati per evitare lunghe attese nei giorni immediatamente precedenti alle consultazioni.

Ultimo aggiornamento: 17 ottobre 2024, 11:41

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