Descrizione
Normativa di riferimento
D.P.R. 30/05/1989 n. 223 art.6
Il trasferimento di residenza richiede la dimora abituale nel territorio e può riguardare:
i cittadini con provenienza da altro comune italiano (informazioni reperibili su questa pagina);
i cittadini con provenienza dall’estero (Paesi comunitari o extracomunitari);
i cittadini italiani iscritti all’A.I.R.E. con provenienza dall’estero;
i cittadini anagraficamente irreperibili.
Le dichiarazioni di residenza possono essere rese non solo personalmente presso l’Ufficio Anagrafe Corso Garibaldi n.58, ma altresi’ secondo le seguenti modalità:
per posta raccomandata (meglio se con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo: Comune di Foggia, Ufficio Anagrafe Corso Garibaldi, 58 71121 Foggia;
per Fax al seguente numero: 08881/792623;
per via telematica all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Comune di Foggia; immigrazioni@cert.comune.foggia.it oppure all’indirizzo di Posta Elettronica semplice: immigrazioni@comune.foggia.it;
La dichiarazione per via telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:
che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta elettronica, della carta nazionale dei servizi o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta semplice.
Il richiedente può rendere le dichiarazioni anagrafiche per sé è per le persone sulle quali esercita la potestà e la tutela. Se la richiesta è presentata all’ufficio preposto tutti i componenti maggiorenni devono sottoscrivere il modulo in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscrivere una delega, unita a copia di un documento d’identità valido, ad altro soggetto interessato al medesimo trasferimento. In caso di trasferimento di minori è neccessario allegare il seguente modello dell’assenso, unito ad un documento d’identità valido, del geintore che non si trasferisce.
L’iscrizione anagrafica comporta l’automatico aggiornamento della patente di guida, delle carte di circolazione e dei contrassegni di identificazione dei ciclomotori. Pertanto è necessario allegare alla richiesta di trasferimento :
eventuale copia della patente di guida italiana;
i numeri delle targhe dei veicoli (se in possesso).
Lotta all’occupazione abusiva di immobili, decreto – legge 28 marzo 2014 n.47, coordinato con la legge di conversione 23 maggio 2014 n.80 – Misure Urgenti per l’Emergenza Abitativa, vedi Art. 5.
In applicazione delle disposizioni sopra richiamate ai fini dell’iscrizione nell’Anagrafe della popolazione residente i cittadini che devono rendere dichiarazioni di residenza, per evitare che la stessa sia nulla e dichiarata irricevibile dall’Ufficiale d’Anagrafe, dovranno esibire – dimostrare la legittimità del titolo di possesso dell’immobile ove stabiliscono la propria dimora abituale esibendo uno fra i titoli di seguito elencati:
atto di proprietà;
contratto di locazione;
contratto di comodato d’uso gratuito;
attestato dell’Ente che autorizzi il trasferimento.
Il cambio di residenza può comportare:
la formazione di una nuova famiglia anagrafica composta da una o più persone;
l’aggregazione di una o più persone ad altra famiglia anagrafica (in questo caso è necessario l’assenso, con allegato un documento d’identità valido, dell’intestatario della famiglia già residente.
Il trasferimento di una o più persone presso altra famiglia anagrafica comporta l’aggregazione in un unico stato di famiglia (art. 4 D.P.R. 30 Maggio 1989 n. 223).
Se tra il nuovo nominativo ed i componenti della famiglia residente non vi sono vincoli di parentela/affinità/ affettività è possibile costituire allo stesso indirizzo due famiglie anagraficamente distinte, previa dichiarazione congiunta, firmata alla presenza dell’Ufficiale d’Anagrafe.
Le iscrizioni anagrafiche saranno effettuate, a cura dell’Ufficio Anagrafe nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data della dichiarazione (art.5 – comma 3 – D.L. n./2012) il comune ha quarantacinque giorni di tempo per effettuare la verifica delle dichiarazioni presentate. Decorso tale termine senza che il dichiarante abbia ricevuto alcuna comunicazione, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano le disposizioni di cui agli articoli 75 – 76 dell D.P.R. 28/12/2000 n.445, con le relative conseguenze. Se nel corso degli accertamenti disposti dovessero emergere discordanze con la dichiarazione resa dall’interessato, l’Ufficio Anagrafe ha l’obbligo di ripristinare la posizione anagrafica precedente e di inoltrare rapporto all’ Autorità di Pubblica Sicurezza e al Comune di provenienza (Art. 5 – comma 4 – D.L. n.5/2012).
Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare l’Ufficio Immigrazioni del Comune di Foggia ai seguenti numeri telefonici, 0881/792239 – 2242
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Ultimo aggiornamento: 3 luglio 2024, 11:45