Descrizione
La sindaca
Visto l’art. 3, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modificazioni, recante norme sulla formazione e la tenuta dell’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale;
Rende noto
che da oggi e per la durata di quindici giorni, l’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, aggiornato ed approvato dalla Commissione Elettorale Comunale, è depositato nella Segreteria comunale (Servizio Elettorale) e che ogni cittadino del Comune ha diritto di prenderne visione.
Gli elettori del Comune hanno facoltà di opporsi alla denegata iscrizione oppure avverso la indebita iscrizione nell’Albo, mediante ricorso da presentare alla Commissione Elettorale Circondariale di Foggia entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine previsto per il deposito dell’Albo nella Segreteria comunale.
Il ricorrente che impugna un’iscrizione deve dimostrare di aver fatto seguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione del ricorso, la notificazione dello stesso alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall’avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa Commissione Elettorale Circondariale.
Allegati
Contenuti correlati
Ultimo aggiornamento: 5 settembre 2024, 09:32