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Emergenza caldo, le misure adottate per la tutela del benessere degli animali d’affezione

L'ordinanza firmata dalla sindaca decorre da oggi, 22 luglio fino al 15 settembre prossimo

Data :

22 luglio 2026

Categorie:
Comune
Municipium

Descrizione

Durante il periodo estivo, la nostra città è ormai frequentemente interessata da elevate temperature e da ondate di calore che possono determinare condizioni di rischio per la salute e il benessere non solo delle persone, ma anche degli animali d’affezione. L’esposizione prolungata ai raggi solari, alle alte temperature e la permanenza in luoghi privi di adeguata ventilazione, riparo e disponibilità di acqua costituiscono un grave pericolo per gli animali, e tali situazioni si verificano con particolare frequenza quando vengono lasciati in balconi, terrazzi, cortili, giardini, aree recintate o altre pertinenze esterne prive di adeguate zone d’ombra e protezione dagli agenti atmosferici.

Per questo la sindaca Maria Aida Episcopo ha firmato un’ordinanza – la Legge Regionale Puglia 7 febbraio 2020, n. 2 attribuisce ai Comuni specifiche funzioni in materia di tutela degli animali d’affezione, prevenzione del randagismo e promozione del benessere animale – che vieta a tutti i proprietari, detentori o custodi di animali d’affezione (in particolare cani e gatti) presenti nel territorio comunale, a partire da oggi 22 luglio e fino al 15 settembre prossimo, di lasciarli in balconi, terrazze, cortili, giardini, aree recintate o altre pertinenze esterne direttamente esposte al sole e prive di adeguate zone d’ombra, nella fascia oraria compresa tra le ore 10 e le ore 18, ovvero durante periodi caratterizzati da elevate temperature.

Durante la fascia oraria indicata, gli animali devono essere custoditi in ambienti idonei, freschi, adeguatamente ventilati e compatibili con le loro esigenze etologiche, preferibilmente all’interno delle abitazioni o in strutture che garantiscano un’adeguata protezione dalle condizioni climatiche. Deve essere loro sempre garantita la disponibilità continua di acqua fresca e potabile, regolarmente rinnovata, e un’alimentazione adeguata, somministrata mediante contenitori puliti e mantenuti in condizioni igieniche idonee. Gli animali custoditi all’esterno, nei periodi e negli orari consentiti devono disporre di idonee strutture di ricovero quali cucce, tettoie o altre coperture che assicurino protezione dal sole, dagli agenti atmosferici e consentano un’adeguata ventilazione, e di spazi mantenuti in condizioni igienico-sanitarie adeguate.

Infine, è vietato lasciare gli animali all’interno dei veicoli in sosta, anche per brevi motivi, qualora le condizioni climatiche possano determinare situazioni di pericolo per la loro salute e il loro benessere.

I trasgressori sono passibili di sanzioni penali ed amministrative.

Ultimo aggiornamento: 22 luglio 2026, 16:11

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