Descrizione
La Sindaca Visti gli artt. 18 e 39 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223;
rende noto che da oggi e fino al 20 c.m. sono depositati nell’Ufficio comunale:
a) gli elenchi predisposti dal Responsabile dell’Ufficio elettorale comunale, nell’esercizio delle funzioni di Ufficiale elettorale,
b) per la revisione semestrale delle liste, con il verbale adottato, i documenti relativi a ciascun nominativo e le liste generali;
la decisione del Responsabile dell’Ufficio elettorale comunale, nell’esercizio delle funzioni di Ufficiale Elettorale, relativa alla revisione della ripartizione del Comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni, e del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell’assegnazione degli interessati alle singole sezioni nonché un esemplare delle liste di ogni sezione.
Ogni cittadino può, entro tale periodo, prendere visione degli atti anzidetti.
Contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, mancata iscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi predisposti dal Responsabile dell’Ufficio elettorale comunale, nonché contro la decisione di cui sopra e contro l’assegnazione degli iscritti e degli iscrivendi alle singole sezioni, ogni cittadino ha facoltà di proporre ricorso, anche per il tramite del Comune, alla Commissione elettorale circondariale di Foggia, non oltre il 20 c.m., con le modalità di cui all’art. 20 del T.U. sopra citato.
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Ultimo aggiornamento: 4 settembre 2024, 15:31