Descrizione
IMU 2024
La legge n. 160 del 27.12.2019 (legge di Bilancio 2020) ha abolito la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
l’Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.
Aliquota e detrazioni imu 2024
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 28/12/2023, il Comune di Foggia ha approvato le seguenti aliquote per l’Imposta Municipale propria 2024:
- a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille (0,60 per cento);
– detrazione per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019):
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille (0,10 per cento);
- c) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 aliquota pari al 10,60 per mille (1,06 per cento)di cui:
– 7,60 per mille (0,76 per cento) riservata allo Stato
– 3,00 per mille (0,30 per cento) riservata al Comune;
d ) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille (1,06 per cento);
- e) terreni agricoli: aliquota pari al 10,60 per mille (1,06 per cento);
f ) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille (1,06 per cento).
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 28/12/2023, il Comune di Foggia ha approvato un ulteriore detrazione d’imposta in favore di privati e associazioni che investono in sistemi di videosorveglianza, ovvero sotto forma di detrazione d’imposta pari al 50% dei costi sostenuti (fino ad un importo massimo di 500 euro).
Abitazione principale e assimilazioni
Come stabilito dall’art. 1, commi 740 e 741 della L. 160/2019 l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota e le detrazioni previste dal Comune.
L’imposta municipale propria non si applica altresì agli immobili assimilati all’abitazione principale, ossia:
1. alle unita’ immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisite della residenza anagrafica;
3. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
4. alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5. a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita’ immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche’ dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Ai sensi del Regolamento Comunale è assimilata all’abitazione principale e quindi esente da IMU l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
Ai sensi del Regolamento Comunale, i coniugi hanno diritto a una doppia esenzione se risiedono e hanno la dimora abituale in immobili diversi, a prescindere che siano ubicati nello stesso comune o in comuni diversi.
Detrazione per abitazione principale
In base al comma 749 della legge 160/2019, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
La detrazione si applica anche:
1. alle unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 assimilate all’abitazione principale ai sensi del regolamento IMU vigente nel Comune di Foggia e ai sensi dell’articolo 1 comma 741, lettera c) della legge 160/2019;
2. alle unità immobiliari di cui all’art.8 comma 4 del D.Lgs.504/92, ossia agli alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Regionale Territoriale per l’Edilizia (ex IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977, n. 616.
Immobili concessi in comodato
E’ confermata la riduzione della base imponibile del 50% per gli immobili, fatta eccezione per quelli classificati come A/1, A/8 o A/9, concessi in comodato ad un parente in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che la utilizza come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante (ossia chi concede l’immobile in comodato) non possieda altro immobile destinato ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel comune di Foggia; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nel comune di Foggia l’immobile adibito a propria abitazione principale (e relative pertinenze), a condizione che questo non sia di categoria catastale A/1, A/8 o A/9.
La riduzione della base imponibile del 50% può continuare ad essere applicata in caso di decesso del comodatario qualora nell’immobile risiedano il coniuge e i figli minori.
Usufruiscono della riduzione del 50%, se concesse in comodato unitamente all’abitazione, anche le pertinenze di categoria C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria.
Il comodante, che deve risiedere nel Comune di Foggia, può usufruire dell’agevolazione se oltre all’immobile concesso in comodato, ed eventualmente all’abitazione principale, non possiede altri immobili ad uso abitativo, anche in quota parte, sul territorio nazionale, come ad esempio una seconda casa o una quota dell’ex portineria condominiale. Può usufruirne se possiede, ad esempio, magazzini, negozi, uffici, terreni.
L’agevolazione decorre dalla data di stipula del contratto.
Entro il 30 giugno dell’anno successivo alla stipula del contratto il comodante è tenuto a presentare la dichiarazione IMU sul modello ministeriale per attestare il possesso dei requisiti richiesti.
Le istruzioni per compilare correttamente la dichiarazione IMU sono riportate sul sito istituzionale Servizio Politiche Fiscali
Relativamente alla registrazione del contratto, il Ministero dell’economia e delle finanze ha precisato che può essere registrato un contratto di comodato redatto sia in forma scritta sia in forma verbale.
Immobili locati a canone concordato
Per gli immobili locati a canone concordato, cioè pattuito in base ai criteri stabiliti negli accordi locali stipulati tra le organizzazioni degli inquilini e quelle dei proprietari, è prevista la riduzione d’imposta al 75% (riduzione del 25%).
Rientrano in tale tipologia i contratti agevolati (art.2, comma 3, L.431/98), i contratti transitori ordinari (art.5, comma 1, L. 431/98) e i contratti transitori per studenti (art. 5, comma 2, L.431/98).
Sulle pertinenze, se indicate nel contratto, si applica la riduzione del 25%, ma sempre l’aliquota ordinaria.
In caso di contratti transitori ordinari (art. 5, comma 1, L. 431/98) e di contratti transitori per studenti (art. 5, comma 2, L.431/98) è prevista la riduzione d’imposta del 25%, ma si applica l’aliquota ordinaria.
Per i contratti di locazione stipulati a canone concordato occorre fare riferimento a quanto stabilito nell’Accordo per il territorio del Comune di Foggia firmato dalle associazioni maggiormente rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori e il Comune in data 06 marzo 2020, in attuazione della legge n. 431 del 9 dicembre 1998 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 gennaio 2017.
In base a tale accordo, per dare diritto alle agevolazioni fiscali, il contratto a canone concordato deve essere stipulato con l’assistenza delle associazioni ed essere, quindi, vidimato dalle stesse o, in caso contrario, deve avere l’attestazione di rispondenza rilasciata dalle stesse.
Per avere diritto alle agevolazioni dalla data di inizio del contratto occorre consegnare la copia del contratto registrato e vidimato da una delle associazioni, o corredato dell’attestato di rispondenza, all’ufficio IMU entro 30 giorni dalla data della registrazione.
Per i contratti stipulati entro il 31/12/2017 non è necessaria l’attestazione di rispondenza.
La documentazione che attesti l’eventuale proroga deve essere presentata, entro i soliti 30 giorni dalla registrazione, solo per i contratti transitori.
Terreni
I terreni agricoli sono soggetti ad IMU. Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
Sono esenti da IMU i terreni agricoli:
1. posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) o imprenditori agricoli professionali (IAP) professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.
2. a immutabile destinazione agrosilvo- pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Novità IMU 2024
Scadenze, Esenzioni, Riduzioni, tasso di interesse ravvedimento operoso
Scadenze: acconto lunedì 17 giugno 2024 – saldo lunedì 16 dicembre 2024
Esenzioni IMU 2024:
- immobili adibiti ad abitazione principale (immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) non di lusso (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e relative pertinenze (un solo immobile per ogni categoria C/2, C/6, C/7);
per i dettagli si rimanda alla sezione dedicata all’Abitazione principale - immobili assimilati ad abitazione principale (fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali – D.M. 22/04/2008;
immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari); - immobili occupati abusivamente, con apposita denuncia all’Autorità giudiziaria o per i quali sia iniziata azione giudiziaria penale per l’occupazione abusiva; è necessario presentare comunicazione al Comune;
- terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatore diretto o IAP;
- terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori (allegato A, Legge 448/2001);
- terreni agricoli ubicati nei comuni montani totalmente esenti o parzialmente delimitati, secondo la Circolare ministeriale n. 9/1993;
- terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva o indivisibile e inusucapibile;
- immobili degli enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali (è necessario presentare Dichiarazione IMU ENC);
- immobili ad uso culturale (musei, biblioteche, etc…);
immobili destinati esclusivamente all’esercizio del culto e le loro pertinenze;
gli immobili di proprietà della Santa Sede; - immobili dell’Accademia dei Lincei, anche se non direttamente utilizzati per le sue finalità istituzionali (art, 1 commi 639 e 640, Legge 29 dicembre 2022, n. 197);
- fabbricati del gruppo E (immobili a destinazione particolare) categorie da E/1 a E/9;
Le esenzioni presenti fino al 2023 per le zone colpite da terremoti e altri eventi, non sono state riproposte e quindi non sono più applicabili.
Riduzioni IMU 2024:
- riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni (escluse categorie A/1, A/8, A/9) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (figli e genitori), a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante sia possessore di un solo immobile abitativo in Italia (oltre eventualmente la propria abitazione principale) e risieda anagraficamente non che’ dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
- riduzione del 50% della base imponibile per immobili di interesse storico/artistico;
- riduzione del 50% della base imponibile per immobili inagibili / inabitabili e di fatto non utilizzati;
- riduzione del 25% (o equivalentemente riduzione al 75%) della base imponibile per le abitazioni locate a canone concordato;
- riduzione del 50% dell’imposta per un solo immobili e posseduto dai pensionati residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, con pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.
Prospetto e pubblicazione delle aliquote IMU
E’ stato rinviato al 2025 l’obbligo di applicazione del prospetto ministeriale per la pubblicazione delle aliquote IMU (Art. 6ter Legge 27/11/2023 n.170, legge di conversione del DL 132/2023) per cui per il 2024 valgono le regole di pubblicazione delle aliquote come per gli anni precedenti.
Variazione tasso di interesse legale 2024
Dal 1° gennaio 2024 il tasso di interesse da applicare in caso di ravvedimento operoso è pari al 2,5% annuo (MEF – Decreto 29 novembre 2023 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 dell’11/12/2023).
Modalità del Calcolo dell'imposta
Il comma 761 della legge 160/2019 ha modificato il modo di calcolare il mese di possesso:
il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Calcolo dell’imposta per i fabbricatiù
La base imponibile dell’imposta per i fabbricati è costituita dal valore della rendita catastale rivalutata del cinque per cento e moltiplicata per i seguenti coefficienti:
160 per le abitazioni del gruppo A (esclusa la categoria A/10) e categorie C/2, C/6 e C/7
140 per i fabbricati del gruppo catastale B, C/3, C/4 e C/5
80 per i fabbricati del gruppo catastale D/5 e A/10
65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione dei D/5)
55 per i fabbricati del gruppo catastale C/1
Il calcolo dell’imposta sarà quindi:
[Rendita catastale rivalutata (rendita X 1,05) X il coefficiente specifico per ogni categoria X l’aliquota prevista].
Calcolo dell’imposta per l’abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9
[Rendita catastale rivalutata (rendita X 1,05) X 160 X l’aliquota prevista] – detrazione
Calcolo dell’imposta per i terreni
La base imponibile dell’imposta per i terreni è costituita dal reddito dominicale rivalutato del venticinque per cento e moltiplicato per il coefficiente di 135.
L’aliquota da applicare è quella ordinaria.
Calcolo dell’imposta per le aree fabbricabili
Per le aree fabbricabili, il valore e’ costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilita’, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile e’ costituita dal valore dell’area, la quale e’ considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato e’ comunque utilizzato.
Calcolatore dell’IMU on line
Si ricorda che il presente opuscolo è un’elaborazione dell’ufficio e le informazioni in esso contenute sono sintetiche e non possono contemplare tutti i casi possibili.
Sul sito istituzionale del comune è a disposizione dei contribuenti una procedura semplificata da utilizzare autonomamente per il calcolo dell’imposta dovuta con stampa del modello F24 risultante, nonché la possibilità di compilare la Dichiarazione IMU sul modello ministeriale.
Il portale offre la possibilità di effettuare il calcolo con un programma di facile utilizzo e risponde all’esigenza di compilare automaticamente il modello F24 in formato PDF, archiviabile e stampabile direttamente dal computer di casa. Il risultato del calcolo dipende dalla correttezza e dalla coerenza dei dati inseriti dall’utente stesso. Si ricorda che l’Imu e la Tasi sono tributi con obbligo di denuncia, autoliquidazione e versamenti spontanei da parte del contribuente che rimane, comunque, l’unico imputabile degli esatti adempimenti. L’Amministrazione Comunale non è responsabile di errori dovuti all’inserimento di dati non esatti, o ad errata interpretazione dello schema di calcolo proposto.
Modalità di versamento
Il versamento dell’acconto IMU per l’anno 2021 deve essere effettuato con modello F24 entro il 16 giugno, per il saldo entro il 16 dicembre utilizzando i seguenti codici tributo:
3912 – IMU su abitazione principale e relative pertinenze (per immobili di categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze)
3913 – IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale
3914 – IMU per i terreni
3916 – IMU per le aree fabbricabili
3918 – IMU per gli altri fabbricati
3939 – IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita
3925 – IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”
3930 – IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”
3923 – IMU interessi da accertamento
3924 – IMU sanzioni da accertamento
Si ricorda che il versamento dell’IMU 2020 è totalmente di competenza del Comune, tranne per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, per i quali è riservato allo Stato il gettito dell’imposta calcolata ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 744 della legge 160/2019. La differenza tra l’aliquota fissata dal Comune e l’aliquota standard dello 0,76 per cento è di competenza comunale.
Si ricorda che il codice Ente del Comune di Foggia è D643
Il modello F24 è disponibile on line – Servizio Politiche Fiscali– che sul sito dell’Agenzia delle Entrate
Il pagamento dell’F24 può essere effettuato presso uffici postali, banche, Agenzia delle Entrate Riscossioni e on line.
Nel Regolamento IMU è stata prevista la possibilità di considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, nonché quelli effettuati a nome del de cuius da parte degli eredi entro un anno dal decesso e dal proprietario per conto dei titolari di diritti reali, a condizione che l’imposta risulti pagata nel suo totale ammontare e sia espressamente attestata la volontà di rinunciare al rimborso da parte del soggetto legittimato a proporre tale istanza.
A tal fine è stato predisposto un apposito modulo scaricabile dalla Sezione “IMU” – “Modulistica” sul sito istituzionale Servizio Politiche Fiscali
Ravvedimento imposta IMU
La possibilità di sanare una violazione commessa avvalendosi del cosiddetto “ravvedimento operoso” è prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
L’abrogazione dell’articolo 1-bis del D. Lgs.472/1997, introdotta dalla Legge di Bilancio 2020, estende anche ad IMU e TASI la possibilità di accesso al ravvedimento lungo, precedentemente limitato ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
I contribuenti che hanno omesso il versamento totalmente o parzialmente dovuto possono usufruire del ravvedimento operoso effettuando il versamento dell’imposta dovuta maggiorata della sanzione ridotta e degli interessi legali.
Ravvedimento sanzione
La sanzione ridotta deve essere calcolata con le seguenti modalità:
- entro il 14° giorno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari allo 0,1%dell’imposta per ogni giorno di ritardo
- dal 15° giorno al 30° giorno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari al 1,5%dell’imposta dovuta
- dal 31° giorno al 90° giorno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari al 1,67%dell’imposta dovuta
- dopo 90 giorni dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, e entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è pari al 3,75% dell’imposta dovuta.
- entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è pari al 4,29% dell’imposta dovuta
- oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è pari al 5% dell’imposta dovuta
Gli interessi da applicare sono gli interessi legali:
- 0,1% annuo dal 01/01/2017;
- 0,3% annuo dal 01/01/2018;
- 0,8% annuo dal 01/01/2019;
- 0,05% annuo dal 01/01/2020;
- 0,01% annuo dal 01/01/2021;
- 1,25%annuo dal 01/01/2022;
- 5,00%annuo dal 01/01/2023 con maturazione giorno per giorno.
La norma di legge, inoltre, dispone che il ravvedimento operoso possa essere applicato solo prima che la violazione sia già stata constatata dall’Ente impositore e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Modalità del versamento in ravvedimento operoso
Si evidenzia che la somma che si va a versare con l’F24 deve comprendere per ogni codice tributo interessato, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta e gli interessi.
Deve essere infine barrata l’apposita casellina “Ravv.”
Ravvedimento – dichiarazione imu
In caso di Dichiarazione IMU presentata tardivamente, è possibile effettuare il ravvedimento operoso versando una sanzione ridotta pari ad un decimo del minimo previsto per l’omissione della dichiarazione, se la presentazione viene effettuata con un ritardo non superiore ai novanta giorni.
Tempistica:
Entro 90 giorni – Sanzione: 1/10 di Euro 50,00 = Euro 5,00
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere effettuato prima della presentazione della dichiarazione e copia della ricevuta del pagamento va allegata alla dichiarazione stessa.
Il codice tributo da utilizzare in questo caso sull’F24 per il versamento di tale tipo di ravvedimento è 3924.
Contatti con gli uffici del Servizio Politiche Fiscali – Comune di Foggia
Il Servizio Politiche Fiscali assicura massima assistenza a tutta la platea contributiva per quanto attiene sia al calcolo del tributo dovuto, che alla compilazione dei modelli di pagamento F24 IMU.
Comune di Foggia – Servizio Politiche Fiscali, via Gramsci 17
Orario Uffici:
mattina – dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00;
pomeriggio – martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle 17,00;
Contatti telefonici:
0881.814115 – 22 – 06 – 14 – 09 – 31 – 33 – 18 – 25.
Sito Internet
Servizi Politiche Fiscali
Link Servizio Politiche Fiscali
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fiscalitalocale@comune.foggia.it
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Ultimo aggiornamento: 8 luglio 2024, 09:28