Competenze
L’ Ufficio ha il compito di tenere aggiornato lo schedario della popolazione residente nel Comune e quello dell’AIRE (anagrafe italiani residenti all’ estero), per conoscere e certificare il movimento e la consistenza degli abitanti.
- richiesta per il rilascio della carta d’ identità
- richiesta del certificato di nascita valido per espatrio
- comunicazione del trasferimento di residenza da altro Comune
- comunicazione costituzione di una nuova famiglia
- comunicazione cambiamento di abitazione
- comunicazione cambiamento della qualifica professionale e del titolo di studio.
Unità organizzativa genitore
Tipo di organizzazione
Persone che compongono la struttura
Elenco servizi offerti
Sede principale
Allegati
Contatti
Ulteriori Informazioni
- A.I.R.E. Anagrafe Italiani Residenti all’Estero
Normativa di riferimento
Legge n. 470 del 27.10.1988:
Anagrafe e censimento degli italiani all’estero.
D.P.R. 323 del 06.09.1989: Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge del 27.10.1988 sull’anagrafe e sul censimento degli italiani all’estero.Legge n.104 del 27.05.2002: Disposizioni per il completamento e l’aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all’estero e modifiche alla legge 470/1988. I cittadini italiani possono essere residenti in Italia o all’estero: nel primo caso ( residenza in Italia ) saranno iscritti all’Anagrafe della Popolazione Residente ( A.P.R.) del comune italiano competente per territorio; nel secondo caso ( residenti all’estero) saranno iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) del comune di ultima residenza prima dell’espatrio, ovvero del Comune con il quale esiste un particolare legame.
Chi deve iscriversi all'A.I.R.E. :
- I cittadini italiani che hanno trasferito la loro residenza all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi;
- Le persone nate all’estero da cittadino/a italiano/a;
- Le persone che hanno acquistato la cittadinanza italiana all’estero.
Nota: l’iscrizione all’A.I.R.E. per nascita o acquisto di cittadinanza potrà essere effettuata solo quando saranno pervenuti gli atti per la trascrizione nei registri di Stato Civile.
Sono previste alcune eccezioni:
Trasferimento temporaneo, di durata inferiore ai dodici mesi.
Dipendenti dello Stato inviati all’estero.
Come iscriversi:
La richiesta di iscrizione può essere fatta dall’interessato (per sé e per tutti i familiari di cittadinanza italiana)
Presentandosi al Consolato italiano del luogo di residenza all’estero entro 90 giorni dalla data dell’espatrio.
Denunciando l’espatrio all’ufficio A.I.R.E. del Comune di Foggia, anche in questo caso, l’interessato dovrà dichiarare il trasferimento presso l’ufficio Consolare (entro 90 giorni dall’espatrio) il quale provvederà all’invio della conferma dell’avvenuto trasferimento che consentirà l’effettiva iscrizione all’A.I.R.E.
Variazione dei dati anagrafici:
I cittadini italiani iscritti all’A.I.R.E. devono informare il proprio Comune su tutte la variazioni dei dati anagrafici: stato civile, cittadinanza,indirizzo, composizione familiare, tramite comunicazione al Consolato italiano del territorio estero di residenza che provvederà ad inoltrarle all’ufficio AIRE.Le persone iscritte all’AIRE godono dei diritti loro riconosciuti dalla legge vigente e precisamente:
- Mantengono diritto di voto;
- Possono ottenere le certificazioni di residenza, stato di famiglia, cittadinanza, carta d’identità, iscrizione A.I.R.E., stato libero;
- Conservano la cittadinanza italiana;
- Possono ottenere, in caso di rimpatrio, la reiscrizione all’anagrafe.
Cancellazione:
La cancellazione dall’A.I.R.E.avviene per:
- Rimpatrio nel Comune di Foggia o in altro Comune italiano;
- Per morte;
- Per irreperibilità presunta trascorsi cento anni dalla nascita o dopo essere sfuggito a due rilevazioni censuarie successive;
- Per perdita della cittadinanza italiana;
- Per trasferimento all’A.I.R.E di un altro Comune italiano.
-
Certificazioni Anagrafiche Correnti
Normativa di riferimento
L.24/12/1954 n. 1228 D.P.R. 30/05/1989 n. 223
L’Ufficio Anagrafe rilascia ai cittadini iscritti all’A.P.R. (Anagrafe Popolazione Residente) e all’A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) i seguenti certificati:
Residenza;
Stato di famiglia;
Stato libero;
Vedovanza;
Decesso (validità illimitata);
Esistenza in vita;
Cittadinanza italiana;
Nascita;
Matrimonio;
Emigrazione;
Irreperibilità;
Cumulativo per uso matrimonio;
Stato di famiglia e residenza storica.
Dal 1° gennaio 2012 a seguito della modifica introdotta dalla legge 12-11 2011 n. 183.( legge di stabilita’), i certificati anagrafici potranno essere rilasciati per il solo utilizzo di rapporti privati.le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici sono tenuti ad accettare le dichiarazioni sostitutive.
Costo:
€ 0,52 di diritti di segreteria + marca da bollo di € 16,00;
€ 5,16 di diritti di segreteria + marca da bollo di € 16,00;
per il rilascio dei certificati di residenza storica, riguardanti cittadini emigrati, irreperibili.
Informativa per l'autocertificazione:
Normativa di riferimento: D.P.R. del 28/12/2000 n.445 art.46.L’Autocertificazione è una dichiarazione resa e firmata dall’interessato , può riguardare stati, fatti e qualità personali.Il cittadino ha la possibilità di presentare agli Uffici della Pubblica Amministrazione, ( Comuni, Regioni, Ministeri, Camere di Commercio, Istituti Scolastici, ecc…) e ai gestori di pubblici servizi (Enel, Telecom, Amgas, Ferrovie, Poste, Scuole Private, ecc…) l’Autocertificazione , che sostituisce il normale certificato attestante le seguenti circostanze:
Data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza;
Godimento dei diritti civili e politici;
Stato civile (celibe/nubile – coniugato/a – vedovo/a – già coniugato/a;
Stato di famiglia;
Esistenza in vita;
Nascita del figlio;
Decesso del coniuge, dell’ascendente o del discendente;
Posizione agli effetti degli obblighi militari;
Iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;
Titolo di studio o qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
Esami sostenuti;
Situazione reddituale ed economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
Possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
Stato di disoccupazione;
Qualità di pensionato e categoria di pensione;
Qualità di studente o di casalinga;
Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
Di non aver riportato condanne penali;
Tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile.
Non possono essere autocertificati i seguenti documenti: certificati medici, sanitari, veterinari – certificati di conformità alla normativa dell’Unione Europea – certificati relativi a marchi e brevetti.
Registro della Bigenitorialità
Con Deliberazione della G.C. n. 6 del 22-01-2021, in esecuzione di quanto disposto dal Consiglio Comunale, è stato individuato nell’Ufficio Anagrafe dell’Ente l’ufficio competente alla tenuta e disciplina del Registro di bigenitorialità strumento che consente l’affermazione del ruolo di entrambi i genitori alla tutela dell’interesse del minore.
Deliberazione Giunta Comunale Istituzione Registro Bigenitorialità
Ultimo aggiornamento: 14 novembre 2024, 10:34